Trustee Lea/Donnanno-De Luca

LA STORIA

Fondazione del Living/Pure Trust © DE LUCA LEA ® ™ in Common Law, venne istituito il 29/11/2023, rientra nella Convenzione DFAE del 08/12/1969 ovvero Dipartimento Federale Affari Esteri, ha legalizzazione Consolare, rilasciata dalla Cancelleria di Stato Bellinzona Svizzera. La NGO così come i ruoli dei Trustees e degli Amicus Curiae sono figure giuridiche collegate tra loro all’interno del Trust, tutto il progetto è tutelato dalla legge sul copyright del regno Unito, firmatari della Convenzione di Berna per la protezione di opere letterarie, creazioni intellettuali sono un insieme di diritti esclusivi, non è replicabile se non tramite Consenso scritto dal “Disponente” o dai relativi Trustees e Amicus Curiae. 

Breve descrizione delle tre figure che compongono l’Organizzazione;

NGO – Not Government Organization sono Organizzazioni indipendenti dalla politica di governo, svolgono un ruolo fondamentale nel contesto del Diritto Sovranazionale, poiché contribuiscono alla promozione e alla difesa dei diritti umani a livello internazionale, dedicando il loro impegno a cause sociali, umanitarie o ambientali, animaliste. Lavoriamo per promuovere la pace, i diritti umani, la giustizia sociale, la fiducia, la buona fede contrattuale (pacta sunt servanda), la sostenibilità, l’uguaglianza, la sussidiarietà, l’equità, ma soprattutto il principio di “necessità” che deriva da un brocardo latino, nonché principio e norma imperativa superiore a tutte le leggi private, “Necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem”, tradotto “la necessità non conosce leggi, ma diventa essa stessa legge”. 

Le NGO/ONG – La NGO e le organizzazioni non governative svolgono un ruolo fondamentale nella governance globale, operano al di fuori dei confini degli stati, partecipano a negoziati multilaterali e si occupano di gestire come in questo caso, di attività fiduciarie in Trust per scopi specifici, protezione del territorio, pace, diritti civili e sociali, del diritto Inviolabile all’Identità, assistenza per la protezione delle proprietà, in questo sistema giuridico privato, tirannico, autoritario e impositivo, lotta a sistemi di schiavitù sostituiti da servitù contrattuale.  

Trustees – I Trustees non sono persone fisiche, ma figure giuridiche così come prevede il Trustee Act 1925, i quali rientrano nella Convention de la  Haje n. 364 del 1 luglio 1985, legge applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento, i nostri Living/Pure Trust sono antecedenti a detta convenzione in quanto la Common Law è fonte primaria e superiore nella gerarchia delle fonti, ed è pubblica non privata, tutto antecedente alla convenzione appena citata, ed è influenzata dal principio di retroattività, tutti i contratti corrisposti alle parti coinvolte in un procedimento/causa legale, costituiscono una serie di vincoli che formano una serie di obbligazioni contrattuali, le suddette obbligazioni sono senza soluzione di continuità, in mancanza di buona fede (pacta sund servanda), frustration of act, froud. I Trustees sono i soli responsabili della gestione di un Living/Pure Trust. I Trustees hanno capacità processuale e capacità di agire in giudizio, sono gli unici ad avere il diritto legale in Trust, in qualità di amministratori dei beni e delle risorse nonché obiettivi del Trust, rispettando le disposizioni stabilite nell’Atto Istitutivo/Statuto/Operating Agreement. 

Amicus Curiae – Amicus Curiae deriva da un termine latino significa “amico della corte”, è una figura giuridica. Gli Amicus Curiae possono intervenire nei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, sono terze parti che presentano informazioni, opinioni, memorie, atti difensivi, a un tribunale su questioni legali o costituzionali. Le NGO agiscono come Amicus Curiae nei procedimenti giudiziari per fornire prospettive esterne e informazioni specializzate. Gli Amicus Curiae potranno redigere querele in Actio Popularis e in Actio Nullitatis, qualora dovesse emergere una violazione del Rigor Juris, Rigor Legis, la Querela Nullitatis verrà poi inoltrata per competenza ai tribunali internazionali, alla Curia Europea, e rese note al Pubblico come prova e testimonianza. Nel contesto di un trust, un Amicus Curiae potrebbe essere coinvolto in una causa legale o fornire consulenza legale ad altri Trustees. 

In sintesi le NGO/ONG possono collaborare con i Trustees all’interno di un Living Trust o Pure Trust, gli Amicus Curiae possono fornire supporto legale o informazioni specializzate in determinate situazioni. Queste figure lavorano insieme per garantire che il trust sia gestito correttamente e che gli obiettivi stabiliti siano raggiunti. 

Il TRUST/NGO © DE LUCA LEA ®™ è in amministrazione fiduciaria della Trustee e Amicus Curiae Lea/Donnanno-De Luca, fondatrice del progetto. Il suo impegno in questo campo nasce da un’esperienza personale, da cui sono derivate molteplici testimonianze rese pubbliche. Si è dedicata alle ricerche sullo stile di vita di antichi popoli, come comunicavano e come avveniva il commercio, in che modo gestivano i contratti. L’argomento ‘”autodeterminazione dei popoli” nasce da qui in poi, il quale oggi costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo consuetudinario, “Jure Imperi”, Jus Cogens”, “Pacta Sund Servanda”, anteriore e posteriore, ovvero l’autentico diritto comune dei popoli, Common Law.

Il suo interesse per il diritto comune/consuetudinario, è cresciuto sempre di più, portandola a studiare gli aspetti giuridici e la relativa applicazione sulle norme di legge, certezza del diritto e valore giurisprudenziale del precedente, tradotto “Rule of law, legal certainty and the value of precedent” nei sistemi di Common Law non codificati. 

Lea ha evidenziato la connessione teoretica quanto storica tra tre aspetti fondamentali rinvenibili nello “stare decisis,” “rule of law,” “ratio decidendi,” jus dicere, jus facere, jus dare, ossia l’idea di regolarità e la necessità di bilanciare le esigenze di stabilità e cambiamento nel sistema giuridico italiano, l’articolo 26 della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 23 maggio 1969) è rubricato pacta sunt servanda e afferma: «Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede».

  • Nel common law:

  • Il principio di “pacta sunt servanda” non è così esplicito come nel diritto civile. La validità di un contratto nel common law dipende maggiormente dalla presenza di una “consideration” (cor corrispettivo), ovvero uno scambio di valore tra le parti.

  • Inoltre, il common law prevede più eccezioni al principio di “pacta sunt servanda” rispetto al diritto civile. Ad esempio, un contratto può essere invalidato se è stato stipulato in base a frode, errore o costrizione.

  • Ius Gentium (Diritto delle Genti) e Common Law rappresentano due importanti sistemi giuridici con origini e caratteristiche distinte. Entrambi hanno contribuito significativamente allo sviluppo del diritto internazionale e dei moderni sistemi giuridici nazionali.

Convenzioni

  • Dichiarazione giurata ONU Solidarietà Sovrane Protonotario
  • Unione Postale Universale 09 ottobre 1874
  • Convenzione Berna Protezione Opere Letterarie/Artistiche 09 settembre 1886
  • Convenzione Commerciale Ginevra 24 marzo 1930
  • Convezione Vienna sulle Relazioni Diplomatiche 18 aprile 1961
  • Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 10 dicembre 1948
  • Covention de la Haje n.364 del 1 luglio 1985
  • The Bill of Rights del 1689 – Dichiarazione dei Diritti approvata dal Parlamento Ingelse.

Le ricerche di Lea Trustee: un viaggio nel tempo tra diritto marittimo e schiavitù

Le ricerche di Lea Trustee si sono concentrate anche sul diritto marittimo, disciplina che affonda le sue radici nei primi contratti stipulati sulle navi da commercio, sorte nelle terre mesopotamiche lungo le vie fluviali del Tigri e dell’Eufrate. Con la conquista romana della Mesopotamia, il commercio via mare conobbe un’espansione dall’Oriente all’Occidente, facendo dell’Italia un crocevia fondamentale. Le protagoniste di questo sviluppo furono le sette repubbliche marinare: Venezia, Pisa, Genova, Amalfi, Gaeta, Napoli, Trani e Bari.

Accanto al diritto marittimo, Lea si è interessata anche alla schiavitù, un tema che affonda le sue radici dall’Impero Romano, dove la schiavitù nei secoli successivi fu poi sostituita gradualmente dalla servitù contrattuale, notizia del 21 febbraio 2022 pubblicata dalla Cambridge University Press, sottolinea come questo tema sia stato affrontato anche nella gloriosa rivoluzione inglese del 1688/1689. Il Bill of Rights, la carta dei diritti umani, entrò in vigore il 15 dicembre 1791 con lo scopo di limitare i poteri del governo centrale a tutela dei cittadini.

Le ricerche della Trustee evidenziano come questi eventi storici abbiano influenzato negativamente sia il diritto commerciale che il diritto consuetudinario, con ripercussioni sul mondo del lavoro, sul progresso, spesso a beneficio di pochi, sulle politiche sociali e sulle relazioni internazionali.

In sintesi, il sito web del TRUST/NGO © DE LUCA LEA®™, rappresenta un punto di riferimento importante per l’autodeterminazione dei popoli, e per tutti coloro che credono nella difesa dei Diritti Inalienabili dell’Uomo, nella giustizia sociale comune. La sua esperienza professionale e la sua passione per il diritto comune (non privato), contribuiscono a creare un mondo migliore per tutti.

È per questo motivo che vi chiediamo e presentiamo una call to action. Da oltre 5 anni, abbiamo dedicato il nostro tempo e le nostre energie allo studio e alla ricerca del Diritto Comune, quello vero e autentico ab origine. Viviamo in un’epoca che è il risultato di un artefatto, creato dall’Impero Romano e dalla Repubblica Cristiana (Corpus Iuris Civilis Romanis), ma noi crediamo che sia possibile costruire un mondo diverso, ma abbiamo bisogno di un Popolo compatto e coeso. 

Stiamo programmando una serie di eventi, conferenze, creazione di slide didattiche, studi ed esercitazioni pratiche sull’autodeterminazione base e avanzata, come fare advocacy, making policy, lobbying, activism e Citizen Journalism. Se hai bisogno di informazioni contattaci attraverso il nostro modulo di contatto.

GIUSNATURALISMO

DOTTRINA FILOSOFICO-GIURIDICA CHE SOSTIENE L’ESISTENZA DI NORME DI DIRITTO NATURALE, E PERCIO’ STESSO RAZIONALI, ANTERIORI AD OGNI NORMA GIURIDICA POSITIVA; ESSE DOVREBBERO COSTITUIRE IL MODELLO SULLA CUI BASE  FORMULARE LE LEGGI POSITIVE E GIUDICARE LA LORO VALIDITA’.